ANTI-SUIT INJUNCTION A TUTELA DELLA COMPETENZA DEGLI ARBITRI. LA HIGH COURT OF JUSTICE È IN LINEA CON LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA WEST TANKERS

Nel giugno 2018 la High Court of Justice del Regno Unito si è pronunciata nella causa Nori Holdings Limited and O. v. PJSC Bank Okritie Financial Corporation [1], negando un’anti-suit injunction in relazione ad un procedimento parallelo pendente in un altro Stato Membro (Cipro), avviato a seguito della violazione di una clausola arbitrale.

Le anti-suit injunction sono dei provvedimenti inibitori che vietano ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato, e sono rimedi processuali tipici degli ordinamenti di common law. La loro base giuridica nel diritto inglese si rinviene nell’articolo 37 del Supreme Court Act 1981, ai sensi del quale la High Court è competente ad emettere un’ingiunzione, provvisoria o definitiva, in tutti i casi in cui essa lo ritenga opportuno. Nel caso di anti-suit injunction a tutela delle convenzioni arbitrali, l’articolo 44 dell’Arbitration Act 1996 stabilisce che i giudici nazionali possono pronunciare i medesimi provvedimenti urgenti previsti per i procedimenti giudiziari ordinari. Le anti-suit injunction sono destinate agli attori, reali o potenziali, di procedimenti esteri, cui viene proibito di continuare o avviare un procedimento dinanzi a tale giurisdizione, e non agli organi giurisdizionali degli Stati Membri[2].

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata costante nel ritenere tali provvedimenti contrari al Regolamento (CE) n. 44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[3], attualmente sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012[4], in quanto ne pregiudicano l’effetto utile, impedendo la realizzazione degli obiettivi di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e la libera circolazione delle decisioni giudiziarie[5]. Diversa ètuttaviala questione dell’ammissibilità delle anti-suit injunction quando sono emesse a sostegno di una convenzione arbitrale. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 escludeespressamente, infatti, l’arbitrato dal proprio ambito di applicazione[6].

A tal riguardo, è significativa la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa West Tankers[7], in cui ha dichiarato incompatibile con il Regolamento (CE) n. 44/2001 una anti-suit injunction con il fine di impedire ad un soggetto di iniziare o continuare un procedimento di fronte al giudice di un altro Stato Membro sulla base del fatto che tale procedimento viola la competenza arbitrale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata dalla House of Lords nell’ambito di una controversia trada un lato, Allianz Spa (Allianz) e Generali Assicurazioni Generali SpA (Generali) e, dall’altro, West Tankers Inc. (West Tankers), vertente sulla sussistenza della responsabilità extracontrattuale a carico di West Tankers. Nell’agosto 2000 la Front Comor, una nave di proprietà di West Tankers e noleggiata da Erg Petroli Spa (Erg), aveva urtato contro un molo di proprietà di Erg a Siracusa. Il contratto di noleggio prevedeva una clausola arbitrale con sede a Londra. Erg si era rivolta innanzitutto ai suoi assicuratori, Allianz e Generali, per ottenere l’indennizzo nei limiti della copertura, ed aveva poi avviato un procedimento arbitrale a Londra per la parte eccedente. Dopo aver pagato Erg, Allianz e Generali avevano a loro volta avviato un giudizio di fronte al Tribunale di Siracusa contro West Tankers per recuperare le somme versate. West Tankers ha contestato il procedimento italiano, in quanto il giudice italiano sarebbe stato incompetente in virtù dell’esistenza della clausola arbitrale e si era quindi rivolta alla High Court per ottenere un provvedimento inibitorio che vietasse ad Allianz e a Generali di continuare il procedimento in Italia. La High Court aveva accolto la domanda di West Tankers affermando che, diversamente dai fatti che avevano dato origine alle sentenze della Corte di Giustizia nei casi Gassere Turner[8], il provvedimento in esame era stato concesso a causa della violazione di una convenzione arbitrale, non rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 44/2001. Allianz e Generali si erano quindi rivolte alla House of Lords la quale, nonostante avesse ritenuto che il provvedimento non contravveniva al Regolamento (CE) n. 44/2001, in quanto l’intera materia arbitrale ne è esclusa, aveva deciso tuttavia di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di Giustizia chiedendo di chiarire la questione della compatibilità o meno di una anti-suit injunction con il diritto dell’Unione, ove concessa a tutela di un procedimento arbitrale[9].

La Corte di Giustizia, pur riconoscendo che i procedimenti che conducono ad un’anti-suit injunction a favore dell’arbitrato non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 44/2001, ha tuttavia affermato che possono minarne l’efficacia e sono quindi incompatibili con questo, in particolare nel caso in cui si impedisca ad un giudice di un altro Stato Membro di esercitare le competenze che gli sono attribuite in forza del Regolamento (nel caso specifico, verrebbe impedito al giudice italiano di pronunciarsi sull’applicabilità del Regolamento alla controversia a lui sottoposta)[10]. Inoltre, l’emanazione di un’anti-suit injunctioncome quella oggetto del procedimento violerebbe il presupposto della reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari degli Stati Membri[11]. Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato incompatibile con il Regolamento (CE) n. 44/2001 l’emissione di un’anti-suit injunction al fine di impedire ad un soggetto di iniziare o di continuare un procedimento di fronte al giudice di un altro Stato Membro sulla base del fatto che tale procedimento viola un accordo arbitrale. In particolare, la Corte ha ripreso le Conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott nella medesima causa, la quale aveva ritenuto la validità di una clausola arbitrale una questione preliminare, includendola pertanto nel campo di applicazione del Regolamento[12].

La sentenza della Corte di Giustizia nel caso West Tankers ha costituito un punto di svolta, contrapponendosi alla precedente giurisprudenza britannica che, nonostante le sentenze Gasser e Turner, rimaneva a favore delle anti-suit injunction in presenza di clausole arbitrali, svincolandole nella sostanza dal sistema del Regolamento (CE) n. 44/2001[13].

Nell’ambito della revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001, la Commissione aveva suggerito nella proposta del nuovo Regolamento[14] di intervenire sui rapporti tra Regolamento e arbitratocon una disposizione che avrebbe imposto al giudice adito di sospendere il procedimento nel caso in cui la sua competenza fosse contestata in base a una convenzione arbitrale e il tribunale arbitrale fosse stato adito, o fosse stato avviato un procedimento giudiziario relativo alla convenzione arbitrale nello Stato Membro della sede dell’arbitrato. Tale modifica mirava a rafforzare l’efficacia delle convenzioni arbitrali in Europa, evitando procedimenti paralleli elusivi in sede giudiziale e scoraggiando così le tattiche processuali scorrette. Tuttavia, nel nuovo Regolamento (UE) n. 1215/2012 tale proposta non è stata accolta, ed è stata mantenuta l’esclusione dell’arbitrato dal suo ambito di applicazione, lasciando invariato l’articolo 1, comma 2, lettera d). Ciononostante, è stata posta una chiara linea di confine tra l’arbitrato e la portata del nuovo Regolamento[15].

Alla luce del nuovo Regolamento, la sentenza della High Court del giugno 2018 assume rilevanza in quanto riconosce le conseguenze della decisione della Corte di Giustizia nel caso West Tankers come “good law”.

La controversia di fronte ai giudici britannici aveva avuto origine a seguito dell’avvio di procedimenti giudiziari, sia in Russia, sia a Cipro, da parte della convenuta, la Public Joint Stock Company Bank Otkritie Financial Corporation” con sede in Russia, in cui essa aveva sostenuto che le imprese ricorrenti (con sede a Cipro) avevano risolto dei contratti di pegno stipulati in maniera fraudolenta, nonostante la presenza in questi di clausole compromissorie che prevedevano la risoluzione delle controversie mediante arbitrato a Londra. Le ricorrenti si erano quindi rivolte alla High Court of Justice richiedendo l’emanazione di un provvedimento inibitorio nei confronti della convenuta per fermare i procedimenti avviati in Russia e a Cipro.

Se, da un lato, la High Court ha ritenuto che i procedimenti in Russia violavano le clausole arbitrali contenute nei contratti, ed era pertanto aperta all’eventualità di emettere un provvedimento inibitorio[16], dall’altro, con riferimento ai procedimenti a Cipro,ha affermato di non poter concedere alcuna anti-suit injunction. Secondo la High Court,infatti, il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 aveva lasciato intatto il precedente della Corte di Giustizia nella causa West Tankers[17]. La High Courtha altresì richiamato le Conclusioni dell’Avvocato Generale Watheletnella causa Gazprom[18], il quale si era discostato dalla sentenza West Tankers, ribadendo l’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del Regolamento ed aggiungendo che i giudici arbitrali non potevano ritenersi vincolati dal principio della fiducia reciproca tra Stati Membri sancito nel Regolamento poiché a loro non applicabile[19]. La High Court ha concluso che “… there is nothing in the Recast Regulation to cast doubt on the continuing validity of the decision in West Tankers (Case C-185/07) [2009] AC 1138 which remains an authoritative statement of EU law. For the reasons which I have explained, I respectfully disagree with the opinion to the contrary of Advocate General Wathelet…”[20].  Pertanto, poiché Cipro è uno Stato Membro dell’Unione, non può essere emesso un provvedimento inibitorio al fine di bloccare un procedimento giudiziario ivi avviato.

La sentenza dellHigh Court ha risvolti significativi sulla possibilità per i Tribunali del Regno Unito di concedere anti-suit injunction volte a paralizzare dei procedimenti istituiti in altri Stati Membri dopo la Brexit, anche qualora questi vengano richiesti a tutela dell’arbitrato. La posizione della Corte britannica si allineerebbe così all’orientamento della Corte di Giustizia; tuttavia, non è chiaro se tale posizione rimarrà sostenibile una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea, in quanto sarà condizionata al futuro regime relativo alla cooperazione giudiziaria civile tra Stato uscente ed Unione nell’ambito del futuro Accordo di Recesso.

 

Davide Scavuzzo

 

[1] [2018] EWHC 1343 (Comm). Disponibile al seguente LINK.

[2]Qualora i destinatari non dovessero rispettare l’inibitoria, sarebbero perseguibili per oltraggio alla Corte (contempt of Court), a cui possono seguire sanzioni, sia di carattere pecuniario, sia restrittive della libertà personale. Inoltre, qualora un organo giurisdizionale di uno Stato Membro emetta una sentenza in violazione di una anti-suit injunction, il giudice britannico può negare il riconoscimento e l’esecuzione di detta sentenza.

[3] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. GUUEL 12 del 16.01.2001.

[4] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. GUUE L 351 del 20.12.2012.

[5] CGUE 10.02.2009, Causa C-185/07, Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v West Tankers Inc, punto 24. Si veda, inoltre, CGUE 09.12.2003, Causa C-116/02, Gasser; CGUE 27.04.2004, Causa C‑159/02, Turner.

[6] L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 44/2001 non è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, mantenendo l’esclusione dell’arbitrato dal suo ambito di applicazione.

[7] CGUE 10.02.2009, Causa C-185/07, Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v West Tankers Inc.

[8] CGUE 09.12.2003, Causa C-116/02, Gasser; CGUE 27.04.2004, Causa C‑159/02, Turner. In tali sentenze la Corte ha affermato che un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ad un giudice di uno Stato Membro non può essere compatibile con il sistema stabilito dal Regolamento (CE) n. 44/2001.

[9] CGUE 10.02.2009, Causa C-185/07, Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v West Tankers Inc, punti 15-18.

[10] CGUE 10.02.2009, Causa C-185/07, Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v West Tankers Inc, punti 24-29.

[11] CGUE 10.02.2009, Causa C-185/07, Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v West Tankers Inc, punto 30.

[12] Conclusioni Avvocato Generale Juliane Kokott, 04.09.2008, Causa C‑185/07, Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v.West Tankers Inc, punto 54: “…La sussistenza e l’applicabilità della clausola arbitrale si configurano unicamente come questione preliminare, che il giudice adito dovrà valutare esaminando in generale la propria competenza. Anche supponendo di voler far rientrare tale questione nell’ambito dell’arbitrato, la sua natura di questione preliminare non potrebbe mutare la qualificazione del procedimento, il cui oggetto rientra nell’ambito di applicazione del regolamento …”.

[13] Si veda, inter alia, Court of Appeal (England and Wales), 17.05.1994, Aggeliki Charis Compania Maritima SA v. Pagnan SpA (The “Angelic Grace”), [1995] 1 Lloyd’s Rep 87; Court of Appeal (Civil Division)02.12.2004, Through Transport Mutual Insurance Association (Eurasia) Ltd v. New India Assurance Co Ltd, [2004] EWCA Civ. 1598, disponibile al seguente LINK. 

[14] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2010) 748, disponibile al seguente LINK.

[15] Si veda il Considerando 12: “… Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.

Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (la «Convenzione di New York del 1958»), che prevale sul presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale …”.

È stata inoltre inserita una nuova norma, l’articolo 73, comma 2, ai sensi del quale “… Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di New York del 1958 …”.

[16] Si vedano i punti 43-68 della sentenza.

[17] Si veda il punto 90 della sentenza della High Court of Justice: “… there is nothing here to undermine, or even to address, the fundamental principles concerning the effectiveness of the Regulation which were affirmed in the West Tankers case and reiterated in Gazprom [CGUE 13.05.2015, Causa C-536/13, Gazprom]. Neither the Recast Regulation itself nor its recitals say expressly that those principles no longer apply or that an anti-suit injunction in support of arbitration issued by a court in a member state takes precedence over them…”.

[18] Conclusioni Avvocato Generale Wathelet 04.12.2014, Causa C-536/13, Gazprom. Tali Conclusioni non sono state adottate dalla Corte di Giustizia.

[19] Conclusioni Avvocato Generale Wathelet 04.12.2014, Causa C-536/13, Gazprom, punti 89 e seguenti.

[20] Punto 99 della sentenza della High Court of Justice.