INTERNAL MARKET BILL. LA COMMISSIONE EUROPEA METTE IN MORA IL REGNO UNITO

In data 1 ottobre 2020, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato i propri obblighi derivanti dall’Accordo di recesso[1] attraverso l’approvazione del c.d. “Internal Market Bill” del 9 settembre 2020, la nuova proposta sul mercato interno che rischia di alterare gli equilibri faticosamente raggiunti con l’Unione per giungere ad un percorso di uscita consensuale[2].

Più particolarmente, il disegno di legge autorizza il Governo britannico ad inibire l’applicazione del Protocollo sull’Irlanda del Nord facente parte dell’Accordo di recesso, od a reinterpretarne e disapplicarne unilateralmente alcune parti, ignorando gli obblighi assunti tanto a livello nazionale che internazionale e consentendo alle autorità britanniche di fornire assistenza finanziaria a qualsiasi persona o società, anche in deroga alla disciplina degli aiuti di Stato[3]. Ciò violerebbe anche l’obbligo di buona fede consacrato nell’Accordo di recesso, secondo il quale Regno Unito ed Unione dovrebbero astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi[4]. Come riconosciuto dagli stessi rappresentanti britannici, infatti, consentendo al Governo centrale di decidere che cosa costituisce un aiuto di Stato in Irlanda del Nord e quali merci in provenienza dal Regno Unito dovrebbero essere soggette ai controlli doganali, l’Internal Market Bill derogherebbe unilateralmente all’articolo 4[5] dell’Accordo di recesso.

Con la costituzione in mora si apre ufficialmente il procedimento formale di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[6] nei confronti del Regno Unito, che durante il periodo transitorio (in atto) è ancora vincolato dai Trattati. Il Regno Unito dispone di un mese per presentare le proprie osservazioni, a seguito delle quali (o in loro assenza) la Commissione potrà decidere di emettere, se del caso, un parere motivato. 

Come è noto, in caso di inottemperanza ad un parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia per sentir constatare che lo Stato Membro interessato è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi dei Trattati. Considerata la tempistica, ed in assenza di soluzioni negoziate (che dovrebbero ragionevolmente inscriversi in un più ampio accordo di libero scambio), si porrebbe lo scenario inedito di una sentenza della Corte resa in un procedimento di infrazione, nei confronti di uno Stato Membro che non è più tale.  

Marco Stillo


[1] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

[2] United Kingdom Internal Market Bill 2019-2021. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] L’articolo 10 del Protocollo, intitolato “Aiuti di Stato”, dispone: “… Le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione che sono soggetti al presente protocollo.

Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. La determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all’allegato 6.

La Commissione europea, nell’esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell’esame di tale misura…”.

[4] L’articolo 5 dell’Accordo di recesso, intitolato “Buona fede”, dispone: “… L’Unione e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo.

Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione a norma del presente accordo, in particolare il principio di leale cooperazione…”.

[5] L’articolo 4 dell’Accordo di recesso, intitolato “Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente accordo”, dispone: “… Le disposizioni del presente accordo e le disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e nei suoi Stati membri. BIS Pertanto, le persone giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del diritto dell’Unione.

Il Regno Unito provvede ad assicurare la conformità con il paragrafo 1, anche per quanto riguarda il conferimento alle proprie autorità giudiziarie e amministrative dei poteri necessari per disapplicare le disposizioni nazionali incoerenti o incompatibili, attraverso il diritto primario nazionale.

Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell’Unione.

Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione.

Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione…”.

[6] L’articolo 258 TFUE dispone: “… La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea…”.