LA BREXIT POSSIBILE OSTACOLO ALL’ACCESSIONE DEL REGNO UNITO ALLA CONVENZIONE DI LUGANO?

In data 08.04.2020, il Regno Unito ha presentato formalmente una richiesta di adesione indipendente alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 2007[1], c.d. Convenzione di Lugano. 

La Convenzione di Lugano del 2007, che riproduce il modello dell’omonima convenzione del 1988[2] e della precedente Convenzione di Bruxelles del 1968[3], si propone di fissare delle regole comuni di giurisdizione in materia civile e commerciale e di raggiungere un grado elevato di circolazione delle decisioni giudiziarie tra gli Sati contraenti. Più particolarmente, la Convenzione prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente debbano essere convenute davanti ai giudici di quello Stato, a prescindere dalla loro nazionalità. Tuttavia, sono previste in via di eccezione numerose competenze giurisdizionali alternative al foro generale del domicilio, tra le quali in materia di contratti, obblighi di mantenimento, fatti illeciti, delitti e quasi delitti. In materia di obbligazioni contrattuali hanno competenza giurisdizionale i tribunali dello Stato in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita. Riguardo agli obblighi di mantenimento, la competenza spetta ai tribunali del luogo in cui il creditore dell’obbligo alimentare ha il domicilio o la residenza abituale. Per quanto concerne gli atti illeciti, i delitti e i quasi delitti la competenza spetta ai tribunali del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La Convenzione prevede inoltre altre competenze speciali in materia di assicurazione, contratti conclusi dai consumatori, contratti individuali di lavoro, diritti reali immobiliari e contratti di locazione immobiliare, diritti di proprietà intellettuale, validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri ed esecuzione delle decisioni. 

A livello europeo, il mutuo riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale da parte delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato Membro sono ora disciplinati dal Regolamento 1215/2012[4], c.d. Regolamento Bruxelles I-bis, che a partire dal gennaio 2015 ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 44/2001[5], comunemente noto come Regolamento Bruxelles I. Queste norme consentono di determinare con certezza la competenza dei giudici in materia civile e commerciale e prevedono che le decisioni emesse in uno Stato Membro siano riconosciute ed eseguite negli altri Stati Membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di contestazione. Il regime della Convenzione di Lugano replica anche questo aspetto della disciplina europea.

In seguito all’approvazione del Withdrawal Agreement Bill[6], dal 01.02.2020 il Regno Unito è divenuto ufficialmente un Paese terzo[7]. Di conseguenza, alla fine del periodo transitorio che rimarrà in vigore fino al 31.12.2020, le norme dell’Unione, ivi compreso il c.d. regime di Bruxelles relativo alla competenza e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, non produrranno più effetti nei confronti del Regno Unito.

Sin dall’inizio erano state espresse preoccupazioni che la Brexit avrebbe sollevato incertezze giuridiche in materia di contenzioso transfrontaliero[8]. Nello specifico, le sentenze dagli organi giurisdizionali britannici, che dopo il periodo di transizione non saranno più considerati giudici dell’Unione, potranno essere riconosciute ed eseguite negli Stati Membri soltanto in forza delle norme di diritto internazionale privato o di specifiche convenzioni e trattati bilaterali. E viceversa. Il ricorso alle norme internazionali potrebbe prolungare e rendere più oneroso il riconoscimento delle sentenze, e meno certa la loro esecuzione. 

A tale proposito, il Governo britannico aveva anticipato che avrebbe presentato domanda di adesione indipendente alla Convenzione di Lugano[9], poiché la possibile adesione di diritto è riconosciuta soltanto agli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association, EFTA)[10] e agli Stati Membri per conto di territori non europei facenti parte del loro territorio nazionale[11]. Tuttavia, ai sensi della Convenzione[12], l’adesione di qualsiasi altro Stato richiede il consenso di tutti gli altri Stati contraenti, pertanto, Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e Danimarca. Quest’ultima, seppur Stato Membro dell’Unione, è una parte contraente della Convenzione di Lugano con uno status particolare, in quanto aveva scelto di non aderire al Regolamento Bruxelles I, ed applica il regime di Bruxelles secondo condizioni speciali convenute con l’Unione[13].

Se l’adesione del Regno Unito risulta sostenuta da Norvegia, Islanda e Svizzera[14], l’approvazione della Danimarca e soprattutto dell’Unione, non sembra essere né imminente né rivestire priorità. Infatti, stando a quanto riportato dai media[15], alcuni ambienti diplomatici europei avrebbero dichiarato che attualmente le istituzioni non intendono prendere al riguardo una decisione affrettata, che non sarebbe nell’interesse dell’Unione. 

Qualora il Regno Unito aderisse alla Convenzione di Lugano, e supponendo che non venga concluso nessun altro accordo sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze tra l’Unione e il Regno Unito, tale convenzione si applicherebbe sia tra il Regno Unito e l’Unione, che tra il Regno Unito e gli altri Stati contraenti. Pertanto, la disciplina che ne risulterebbe sarebbe simile a quella attuale e le sentenze britanniche continuerebbero ad essere agevolmente riconoscibili all’interno dell’Unione e in Islanda, Norvegia e Svizzera. Inoltre, le clausole di giurisdizione britanniche continuerebbero ad essere in gran parte efficaci, e viceversa.

Per contro, qualora il Regno Unito non aderisse alla Convenzione di Lugano, le questioni relative all’esecuzione delle sentenze e all’effetto delle clausole sulla competenza dipenderebbero in parte dall’applicazione o meno della Convenzione dell’Aja sugli accordi di scelta del foro[16]. Tale Convenzione regola le controversie nel commercio internazionale in cui le parti hanno scelto un foro esclusivamente competente, garantendo certezza giuridica nei rapporti e assicurando che la scelta del foro venga rispettata. L’accordo sulla scelta del foro è considerato esclusivo, se non altrimenti specificato dalle parti, ad esclusione di alcune materie, tra cui i contratti dei consumatori ed i contratti di lavoro, stato e capacità delle persone fisiche, validità delle persone giuridiche e dei diritti di proprietà intellettuale, diritto di famiglia, nonché procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie. 

Per aderire alla Convenzione dell’Aja, in quanto accordo internazionale aperto all’adesione di tutti gli Stati[17], il Regno Unito non necessiterebbe né del consenso dell’Unione né di qualsiasi altro Stato contraente. Inoltre, avendo l’Unione ratificato tale convenzione nel 2009[18], le clausole di scelta del foro che designassero Londra come luogo di giurisdizione esclusiva sarebbero riconosciute in tutto il suo territorio.

La Convenzione di Lugano prevede che le richieste di adesione siano trattate entro un anno dalla richiesta. Pertanto, salvo ulteriori proroghe dovute all’attuale emergenza Covid-19, l’Unione dispone di circa un anno per presentare la propria posizione, nonostante il Governo britannico auspichi l’approvazione dell’adesione prima della fine del periodo transitorio.

Esmeralda Dedej


[1] GUUE L 147 del 10.6.2009.

[2] Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano (Svizzera) il 16.09.1988, GUUE L 319 del 25.11.1988. Tale Convenzione ha esteso le norme della pregressa Convenzione di Bruxelles del 1968 alle relazioni tra gli Stati Membri e Islanda, Norvegia, Svizzera e Polonia. 

[3] Convenzione di Bruxelles del 1968 concerne la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata), GUUE C 27 del 26.01.1998. La Convenzione entrò in vigore il 01.02.1973 fra i sei Stati fondatori della Comunità Economica Europea (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo). Essa individuava i criteri per la determinazione del giudice competente per le controversie nelle materie civili e commerciali insorte nel territorio dei Paesi aderenti e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze. 

[4] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), GUUE L 351 del 20.12.2012. 

[5] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22.12.2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUUE L 12 del 16.01.2001

[6] European Union (Withdrawal Agreement) Bill 2019–20. Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK.

[7] Per ulteriori informazioni si veda un nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[8] Per ulteriori informazioni si veda un nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK

[9] Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK.

[10] Si tratta di un’organizzazione interstatale che promuove il libero scambio e l’integrazione economica tra gli Stati Membri, ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il Liechtenstein è l’unico Paese EFTA che non ha aderito alla Convenzione di Lugano e che potrebbe richiedere l’adesione di diritto senza il consenso delle parti contraenti.

[11] L’articolo 70 della Convenzione di Lugano, al paragrafo 1, così dispone: “… Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:

a) gli Stati che, dopo l’apertura alla firma della presente convenzione, diventano membri dell’Associazione europea di libero scambio, alle condizioni previste dall’articolo 71;

b) gli Stati membri della Comunità europea a nome e per conto di certi territori non europei parte del loro territorio nazionale o delle cui relazioni esterne sono responsabili, alle condizioni previste dall’articolo 71;

c) qualsiasi altro Stato, alle condizioni previste dall’articolo 72…”.

L’articolo 71 della Convenzione di Lugano, al paragrafo 2, così dispone: “… Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima del deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato…”.

[12] L’articolo 72 della Convenzione di Lugano, al paragrafo 3, così dispone: “… Salvo il paragrafo 4, il depositario invita lo Stato interessato ad aderire solo previo consenso unanime delle parti contraenti. Le parti contraenti fanno in modo di acconsentire entro un anno dall’invito del depositario…”. 

[13] GUUE L 299 del 16.11.2005.

[14] Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK

[15] Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK

[16] La Convenzione sulla scelta del foro è stata conclusa sotto l’egida della Conferenza dell’Aia (Paesi Bassi) sul diritto internazionale privato il 30.06.2005. La Convenzione è stata firmata dall’Unione Europea nel 2009, GUUE L 133 del 29.5.2009. Le parti della convenzione comprendono sia gli Stati Membri sia Paesi terzi.

[17] L’articolo 27 della Convenzione dell’Aja così dispone: “… La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione…”.

[18] Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro, GUUE L 133 del 29.5.2009.