LONDRA RISCHIA DI PERDERE IL SUO APPEAL DI FORO DI ELEZIONE PER LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI?

A causa della Brexit, il Regno Unito – e Londra in particolare – potrebbe rischiare di perdere la leadership come giurisdizione di elezione per la risoluzione delle controversie transnazionali.

Soprattutto l’Inghilterra e il Galles sono da tempo considerati fori ideali per intraprendere un’azione giudiziaria, in ragione delle caratteristiche uniche del sistema di common law britannico, particolarmente allettanti nelle controversie transnazionali civili e commerciali e meno restrittive rispetto ai sistemi continentali.

A riprova di ciό, secondo i dati della London Commercial Court, circa tre quarti delle parti nei processi incardinati nelle corti del Regno Unito sono non britanniche, e di queste un terzo è europeo.

Tale preferenza è però agevolata – e probabilmente resa possibile – da quelle specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea che consentono la libera circolazione negli Stati Membri delle decisioni giudiziarie.

È perciò da considerare che l’uscita del Regno Unito dall’Unione non consentirebbe più la libera circolazione delle sentenze emesse dai giudici europei sul suolo britannico e viceversa dei provvedimenti delle corti britanniche all’interno dei confini europei.

La preoccupazione in merito alle ricadute post-Brexit in termini di riduzione dell’attrattività di Londra come foro delle controversie internazionali è stata espressa dalla London Solicitors Association la quale, indipendentemente dalla possibilità che le disposizioni UE continuino a trovare applicazione nel Regno Unito su di una diversa base giuridica, auspica che il governo adotti riforme in grado di modernizzare il sistema delle corti civili per far sì che la “clientela” straniera rimanga comunque interessata.

 

IL REGIME BRUXELLES E LA CONVENZIONE DI LUGANO DEL 2007

Il mutuo riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale da parte delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato Membro sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (il cosiddetto Regolamento Bruxelles I-bis), che a partire dal gennaio 2015 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 (comunemente noto come Regolamento Bruxelles I).

Il c.d. regime Bruxelles istituito da tali regolamenti, da un lato, permette di determinare con certezza la competenza dei giudici in materia civile e commerciale, mentre, dall’altro, prevede che le decisioni emesse in uno Stato Membro dell’UE siano riconosciute ed eseguite negli altri Stati Membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di contestazione.

È, peraltro, da ricordare che, sebbene sia uno Stato Membro, la Danimarca applica il regime Bruxelles secondo l’accordo speciale concluso con l’UE il 19 ottobre 2005, che con qualche particolarità sostanzialmente estende le disposizioni dei regolamenti a tale paese.

L’armonizzazione delle regole di giurisdizione nelle controversie transnazionali di natura civile e commerciale e la conseguente possibilità di eseguirne le sentenze è stata estesa anche a tre Stati dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), cioè l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera, con la Convenzione di Lugano del 2007.

Dunque, il regime Bruxelles stabilisce un sistema di libertà di movimento e di esecuzione delle sentenze all’interno dell’Europa a 28, più Islanda, Norvegia e Svizzera, che, a seguito della Brexit, potrebbe non applicarsi più al Regno Unito.

 

COSA CAMBIA A SEGUITO DELLA BREXIT?

Infatti, la prima conseguenza della Brexit sarà che il Regolamento Bruxelles I-bis non produrrà più effetti nei confronti del Regno Unito, i cui organi giurisdizionali non saranno più considerati giudici di uno Stato Membro.

Ciό comporterà che, tranne che sia diversamente previsto dagli accordi di recesso di cui all’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea, le sentenze emesse dai giudici britannici potranno essere riconosciute ed eseguite negli Stati Membri dell’UE solamente in forza delle regole di diritto internazionale privato o di convenzioni e trattati particolari.

Stesso discorso varrà per i provvedimenti europei, nel momento in cui dovranno essere riconosciuti dai giudici britannici al fine di eseguirli nel Regno Unito. É da evidenziare che, nello scenario post-Brexit, le corti inglesi – non più soggette ai vincoli del regime Bruxelles – saranno nuovamente legittimate ad emanare anti-suit injunctions con cui viene limitata la possibilità di una parte del procedimento di esercitare un’azione giudiziaria in altre giurisdizioni, tipicamente durante la pendenza di un arbitrato.

Naturalmente, il ricorso alle norme interne di diritto internazionale privato, che possono variare di giurisdizione in giurisdizione, renderà il riconoscimento e l’esecuzione più lunghi e costosi, con minore certezza che le sentenze straniere siano in definitiva pienamente eseguibili.

A tal proposito, è da rimarcare che il Regno Unito non potrà verosimilmente negoziare con i singoli Stati Membri trattati puramente bilaterali che facilitino in futuro la circolazione delle decisioni giuridiziarie nei rispettivi territori in quanto si tratta di materia di competenza esclusiva dell’Unione.

Al fine di ridurre l’impatto di queste problematiche, il governo britannico potrebbe, nell’ambito delle negoziazioni di uscita:

1) Seguire il modello danese, concludendo un accordo con l’UE sulla competenza e il reciproco riconoscimento delle sentenze, che nella sostanza estenda l’ambito di applicazione del regime Bruxelles al Regno Unito. Questo accordo potrebbe prevedere che le corti britanniche siano impegnate a tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, cosí che venga garantita un’interpretazione il più possibile omogenea delle disposizioni uniformi

2) Negoziare l’adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano, sempreché vi sia il consenso degli altri Stati contraenti. Al momento, il Regno Unito non potrebbe aderire di diritto, in quanto tale possibilità è ora riconosciuta solamente agli Stati parte dell’EFTA. Ne consegue che o il Regno Unito opta per un’entrata nell’EFTA, oppure i termini stessi della Convenzione di Lugano dovrebbero essere rinegoziati per permettere ai britannici di farne parte

3) Aderire alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle controversie derivanti dalle transazioni commerciali cui si applicano gli accordi di scelta del foro esclusivi. Avendo l’UE ratificato tale convenzione nel 2009, le clausole di scelta del foro che designassero Londra come luogo di giurisdizione esclusiva sarebbero riconosciuti in tutto il suo territorio.

È, infine, da chiarire che la Brexit non dovrebbe invece avere conseguenze sulle clausole contrattuali con cui le parti abbiano individuato nel diritto inglese la legge applicabile alle controversie che dovessero sorgere dall’esecuzione di un contratto.

Il Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (noto come Regolamento Roma I) individua disposizioni comuni per tutta l’UE per determinare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nelle fattispecie civili e commerciali che coinvolgono più Stati. Il Regolamento Roma I – che affianca il Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (il cosiddetto Regolamento Roma II) e il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (noto anche come Regolamento Roma III) – permette di determinare anche la legge applicabile alle varie controversie di natura civile e commerciale.

Considerato che il Regolamento Roma I ha applicazione universale, le parti contraenti potranno continuare a scegliere il diritto inglese come legge disciplinante il contratto e le eventuali future controversie, anche nel momento in cui il Regno Unito non sarà più parte dell’UE.

 

COME COMPORTARSI NELLE MORE DELLA BREXIT E/O IN CASO DI UN MANCATO ACCORDO SULLA CIRCOLAZIONE DELLE SENTENZE TRA L’UE E IL REGNO UNITO?

Nelle more dell’uscita definitiva oppure in mancanza di accordi specifici, tre potrebbero essere le soluzioni percorribili per gli operatori del diritto che fino ad ora hanno mostrato predilizione per il Regno Unito quale foro per la risoluzione delle controversie, nel caso in cui il loro interesse sia quello di avere una sentenza agevolmente eseguibile nell’UE:

1) La prima soluzione è, ovviamente, quella di scegliere come foro competente uno degli Stati Membri dell’UE o della Convenzione di Lugano

2) In secondo luogo, si potrebbe optare per riconoscere competenza non esclusiva alle corti inglesi, di modo che, al momento dell’eventuale applicazione della scelta, se la sentenza britannica non fosse (facilmente) eseguibile al di fuori del Regno Unito, si potrebbe fare ricorso al diverso foro alternativo prescelto dalle parti

3) La terza via (che già esiste) sarebbe quella del ricorso all’arbitrato, soprattutto in ragione della portata pressoché universale della Convenzione di New York sull’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Poiché tutti gli Stati Membri dell’UE sono parte della Convenzione di New York, i lodi arbitrati britannici continueranno a venire facilmente riconosciuti ed eseguiti dalle giurisdizioni europee.

Pietro Michea