MANDATO DI ARRESTO EUROPEO ED ESTRADIZIONE POST-BREXIT

In data 11 luglio 2018 il Parlamento britannico ha pubblicato un report relativo alle conseguenze della Brexit in materia di cooperazione giudiziaria e sicurezza.

Attualmente, il Regno Unito partecipa, tra l’altro, al sistema del mandato d’arresto europeo[1], dell’ordine europeo di indagine penale[2], del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di sequestro e di confisca[3], delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale[4]e delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare[5]. Per quanto riguarda le Agenzie dell’Unione, il Regno Unito è membro sia dell’European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), sia dell’European Union’s Judicial Cooperation Unit (Eurojust). Il Regno Unito partecipa altresì al sistema d’informazione Schengen (Schengen Information System, SIS) e al Sistema europeo di informazione sul casellario giudiziario (European Criminal Records Information System, ECRIS). Questi sistemi mirano a prevenire e reprimere le attività criminali transfrontaliere tra gli Stati Membri.

L’Accordo di Recesso, nella sua versione attuale, cerca di mantenere lo status quo della partecipazione dello Stato uscente in tali sistemi, con l’eccezione del mandato di arresto europeo. L’articolo 168 dell’Accordo di Recesso prevede infatti che, durante il periodo transitorio, i rimanenti Stati Membri possano opporsi alla consegna dei propri cittadini al Regno Unito. Allo stesso modo, il Regno Unito potrà opporsi all’estradizione dei propri cittadini verso uno Stato Membro[6]. La portata e gli effetti dell’articolo 168 non sono chiari, tanto che è già stato chiesto alla Corte di Giustizia di esprimersi sul rifiuto di consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto europeo[7]. Il 1 febbraio 2018, infatti, la Suprema Corte irlandese (Irish Supreme Court) si è opposta all’estradizione verso il Regno Unito di un cittadino irlandese, non sulla base della nazionalità di questo ma poiché, quando egli avrà scontato la propria pena detentiva, il Regno Unito non sarà più membro dell’Unione Europea, bensì uno Stato terzo, decidendo di deferire la questione alla Corte di Giustizia[8]. Va segnalato che la Corte si è recentemente espressa su una richiesta di estradizione di un cittadino europeo rivolta da uno Stato terzo ad uno Stato Membro[9]stabilendo, in tale occasione, che uno Stato Membro può operare distinzioni tra i propri cittadini e quelli di un altro Stato Membro per i fini dell’estradizione verso un Paese Terzo[10].

Il mandato di arresto europeo (European Arrest Warrant, EAW) è stato istituto dalla Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 2002[11], che ha sostituito le lunghe procedure di estradizione tra gli Stati Membri e ristretto la loro facoltà di rifiutare l’estradizione di un individuo sulla base della sua nazionalità o della sua residenza nello Stato interessato. Ai sensi dell’articolo 1 della Decisione, il mandato d’arresto europeo “… è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà…”. Un mandato emesso dalle Autorità giudiziarie di uno Stato Membro è valido in tutto il territorio dell’Unione.

A seguito della Brexit, il Regno Unito non sarà più vincolato dagli obblighi discendenti dalla Decisione quadro del 2002, le cui disposizioni sono state trasposte nell’ordinamento britannico con l’Extradiction Act 2003. A meno che non venga modificata, questa legge rimarrà in vigore nel Regno Unito dopo che questo avrà lasciato l’Unione. In occasione della 54° Conferenza sulla sicurezza tenutasi nel febbraio 2018a Monaco di Baviera, Theresa May aveva riconosciuto l’importanza del mandato di arresto europeo quale elemento portante del principio del mutuo riconoscimento degli atti in materia penale, fondamentale per la cooperazione giudiziaria. Tuttavia, il Parlamento britannico ha sottolineato che mantenere l’Extradiction Act 2003 immutato al fine di conservare i vantaggi e i benefici derivanti dall’appartenenza al sistema del mandato d’arresto europeo vincolerebbe, anche se indirettamente, lo Stato uscente alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Come è chiaramente emerso in numerosi contesti diversi è questo un punto politico altamente sentito, allo stato irrisolto, che attraversa orizzontalmente l’intero negoziato Brexit.

Secondo il Parlamento di Westminster, l’opzione più vantaggiosa potrebbe essere il raggiungimento di un accordo che preveda disposizioni simili a quelle della Decisione quadro del 2002, in quanto consentirebbe allo Stato uscente e all’Unione la continua e reciproca consegna delle persone, al tempo stesso tenendo in considerazione il fatto che il Regno Unito diverrà uno Stato terzo[12]. Un simile accordo è stato concluso con la Norvegia e l’Islanda nel 2014, ma non è ancora entrato in vigore[13]. Il Parlamento ha tuttavia posto l’accento sul lungo periodo di tempo che è stato necessario per il raggiungimento dell’accordo, in quanto i negoziati erano stati avviati nel 2001, ritenendo che una negoziazione tra Unione Europea e Regno Unito non risulterebbe più semplice o più breve. Il Parlamento ha altresì ricordato che anche gli accordi dell’Unione con la Norvegia e l’Islanda prevedono eccezioni per i propri cittadini basati sulla nazionalità[14]e che il fatto che l’accordo non sia ancora in vigore non consente di prevederne l’efficacia concreta. Inoltre, l’articolo 37 dell’Accordo prevede che le parti contraenti, “… in considerazione dell’obiettivo di assicurare un’applicazione e un’interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni del presente accordo, si tengono costantemente aggiornate sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni nonché alle disposizioni di analoghi strumenti relativi alla consegna…”. Una simile disposizione potrebbe non essere accettata dal Regno Unito, che con la Brexit ha anche inteso evitare di vincolarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nonostante ciò, questa opzione rimane al momento quella “preferita”, in quanto un eventuale ritorno alla Convenzione Europea sull’estradizione del Consiglio d’Europea del 1957 (European Convention on Extradition 1957) comporterebbe ritardi, costi più elevati, inefficienze e possibili interferenze politiche, e non risulterebbe adeguata a sostituire il sistema del mandato d’arresto europeo.

 

Davide Scavuzzo

 

[1]2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro. GUUE L 190 del 18.07.2002.

[2]Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale. GUUE L 130 del 01.05.2014.

[3]Si veda: Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, GUUE L 196 del 02.08.2003; Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, GUUE L 328 del 24.11.2006.

[4]Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. GUUE L 327 del 05.12.2008.

[5]Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. GUUE L 294 dell’ 11.11.2009.

[6]Ai sensi dell’articolo 168, “… [w]hen making the written notification referred to in this Article, the Union, in respect of any of its Member States which have raised reasons related to its fundamental structures, may declare that, during the transition period, that Member State will not surrender its nationals pursuant to Framework Decision 2002/584/JHA to the United Kingdom; in such a case, the United Kingdom may declare, no later than 1 month after the receipt of the Union declaration, that it will not surrender its nationals to that Member State…”.

[7]Causa C-191/18, KN / Minister for Justice and Equality. Le domanda sottoposte alla Corte dalla Supreme Court irlandese sono le seguenti: “…Considerando:
(a)    La notifica effettuata dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 del TUE;
(b)    L’incertezza relativa agli accordi che interverranno tra l’Unione europea e il Regno Unito per disciplinare le loro relazioni dopo il recesso del Regno Unito; e
(c)    La conseguente incertezza circa la misura in cui K. N. potrebbe, di fatto, godere dei diritti previsti dai Trattati, dalla Carta o dalla legislazione applicabile, qualora venisse consegnato al Regno Unito e rimanesse in carcere dopo il recesso del Regno Unito,

(1) Se il diritto dell’Unione europea imponga allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto europeo, consegna che sarebbe altrimenti imposta dal diritto interno di detto Stato membro,
(i)    in ogni caso;
(ii)    in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
(iii)    in nessun caso.

(2) Qualora la risposta alla questione 1) sia quella di cui al punto (ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la consegna sia vietata.

(3) Con riferimento alla questione 2), se il giudice dello Stato membro richiesto debba rinviare la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo in attesa che vi sia maggior chiarezza sul regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro richiedente
(i)    in ogni caso;
(ii)    in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
(iii)    in nessun caso.

(4) Qualora la risposta alla questione 3) sia quella di cui al punto (ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo debba essere rinviata…”.

Con ordinanza del 30.05.2018 la Corte ha rifiutato di esaminare il caso secondo la procedura accelerata. Pertanto, la High Courtirlandese ha rinviato alla Corte una seconda causa, che la Corte ha accettato di esaminare secondo la procedura accelerata: si veda Causa C-327/18, Minister for Justice and Equality / R O. L’udienza alla Corte si è svolta il 12 luglio 2018. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Szpunarsono previste per il 7 agosto 2018.

[8]Si veda il seguente LINK.

[9]CGUE 10.04.2018, Causa C-191/16, Pisciotti.

[10]Si veda il nostro contributo, disponibile al seguente LINK.

[11]2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro. GUUE L 190 del 18.07.2002.

[12]Si veda il reportdel Parlamento britannico del 27.02.2017, Brexit: judicial oversight of the European Arrest Warrant, disponibile al seguente LINK.

[13]2014/835/UE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2014  riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati Membri dell’Unione Europea e l’Islanda e la Norvegia. GUUE L 343 del 28.11.2014. Si veda altresì: 2006/697/CE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006 , concernente la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia. Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia. GUUE L 292 del 21.10.2006.

[14]Si veda l’articolo 7 dell’Accordo.