LA COMUNICAZIONE SUI PREPARATIVI DELLA COMMISSIONE AGLI SCENARI POST BREXIT

In data 9 luglio 2020, la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione[1] per assistere i vari stakeholders a prepararsi agli inevitabili cambiamenti nelle relazioni con il Regno Unito che seguiranno la fine del periodo di transizione. Benché, nonostante l’emergenza del coronavirus[2], le parti siano attualmente impegnate a delineare un accordo sul futuro partenariato[3], resta il fatto che, con il recesso dall’Unione, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo e, pertanto, dal 1 gennaio 2021 non sarà più soggetto alla normativa europea. 

In questa prospettiva, la Comunicazione analizza, settore per settore, i principali cambiamenti che avranno luogo a prescindere dall’esito dei negoziati in corso, indicando le misure che permetteranno alle autorità nazionali, alle imprese e ai cittadini di arrivare preparati a questa mutazione epocale. 

Per quanto riguarda gli scambi di beni, alla fine del periodo di transizione il Regno Unito non farà più parte dell’Unione doganale europea (EU Customs Union)[4] e, pertanto, le formalità doganali prescritte ai sensi del diritto europeo[5] si applicheranno a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito e viceversa. Più particolarmente, tra le altre cose, i) l’origine delle merci scambiate dovrà essere dimostrata affinché le stesse possano beneficiare di un trattamento preferenziale ai sensi di un eventuale futuro accordo di partenariato, pena l’assoggettamento ai dazi doganali,  ii) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà dovuta sulle merci importate dal Regno Unito, con un’aliquota pari a quella applicabile alle forniture delle stesse merci all’interno dell’Unione, iii) tutti i prodotti esportati nel Regno Unito dovranno conformarsi ai relativi standard (e viceversa) e saranno soggetti agli eventuali controlli di conformità applicabili, e iv) le imprese europee che attualmente distribuiscono prodotti provenienti dal Regno Unito diventeranno esportatori o importatori relativamente a quelli immessi sul mercato europeo.

Allo stesso modo, poiché dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico, le persone e le imprese britanniche che operano nell’Unione e viceversa non potranno più beneficiare della libertà di stabilimento[6] e della libera prestazione dei servizi[7]. Di conseguenza, le autorizzazioni e i titoli concessi dalle autorità britanniche non saranno più validi nell’Unione, e per accedere al mercato europeo i professionisti britannici dovranno conformarsi a tutte le norme e procedure che regolano la fornitura di servizi nell’Unione da parte di cittadini stranieri e/o società stabilite al di fuori dall’Unione. Analogamente, i professionisti europei stabiliti nell’Unione e che operano nel Regno Unito dovranno conformarsi a tutte le pertinenti norme britanniche.

Per quanto riguarda gli spostamenti, alla fine del periodo di transizione i cittadini britannici che viaggiano verso l’Unione e l’area Schengen saranno trattati come cittadini di Paesi terzi e pertanto sottoposti ai relativi controlli e condizioni[8]. Più particolarmente, il soggiorno nel territorio degli Stati Membri non potrà avere una durata superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ed essi non potranno più utilizzare le corsie riservate alle persone che godono del diritto alla libera circolazione quando attraversano la frontiera. Ciononostante, i cittadini britannici rimarranno esentati dall’obbligo di visto quando attraversano le frontiere esterne dell’Unione per soggiorni di breve durata, una condizione che, tuttavia, potrebbe essere sospesa qualora i cittadini europei cessassero di godere di un analogo accesso nel Regno Unito senza visto per soggiorni di breve durata. Inoltre, a seconda della modalità di trasporto i passeggeri potrebbero non godere più dei diritti previsti dalla legislazione europea quando viaggiano da o verso il Regno Unito[9].

Infine, non sarà più applicabile nel Regno Unito il c.d. “principio di esaurimento comunitario”, secondo cui una volta che un determinato bene viene legalmente messo in commercio nel territorio dell’Unione e dello Spazio Economico Europeo (SEE) dal titolare di uno o più dei diritti di proprietà industriale ad esso collegati o con il suo consenso, egli perde la possibilità di opporre la privativa ai terzi che importano o commerciano il bene[10]. Mentre i diritti di proprietà intellettuale registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione rimarranno pienamente protetti ai sensi del Withdrawal Agreement[11], eventuali nuovi diritti saranno dotati di una portata territoriale ridotta in quanto non avranno più effetto nel Regno Unito.

Marco Stillo


[1] Com. Comm. COM(2020) 324 final del 09.07.2020, Getting ready for changes. Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Disponibile al seguente LINK.

[4] L’Unione doganale europea agevola gli scambi commerciali per le imprese, armonizzando i dazi doganali sui beni provenienti dai paesi extra europei e contribuendo, in tal modo, a proteggere i cittadini, gli animali e l’ambiente. Nello specifico, essa comporta l’assenza di barriere non tariffarie agli scambi tra gli Stati Membri, mentre è prevista una tariffa esterna comune a tutte le merci che entrano nell’Unione.

[5] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, GUUE L 269 del 10.10.2013.

[6] L’articolo 49 TFUE dispone: “… Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali…”.

[7] L’articolo 56 TFUE dispone “… Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione…”.

[8] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GUUE L 77 del 23.03.2016. L’articolo 6 del Regolamento, intitolato “Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi”, al paragrafo 1 dispone: “… Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri: i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi…”.

[9] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[10] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[11] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE C 384I del 12.11.2019. L’articolo 54 dell’Accordo, intitolato “Continuità della tutela nel Regno Unito dei diritti registrati o concessi”, al paragrafo 1 dispone: “… Il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale seguenti, registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un diritto di proprietà intellettuale equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato:

a) il titolare di un marchio dell’Unione europea registrato a norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio diventa titolare di un marchio nel Regno Unito, consistente nello stesso segno, per i medesimi prodotti o servizi;

b) il titolare di un disegno o modello comunitario registrato e se del caso pubblicato dopo il differimento della pubblicazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio diventa titolare di un disegno o modello registrato nel Regno Unito per il medesimo disegno o modello;

c) il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio diventa titolare di una privativa per ritrovati vegetali nel Regno Unito per la medesima varietà vegetale…”.