I COMUNI APPROVANO L’INTERNAL MARKET BILL. COSA ASPETTARSI DA QUI AL 15 OTTOBRE?

In data 14 settembre 2020, la Camera dei Comuni britannica ha approvato in seconda lettura, con 340 voti favorevoli e 263 contrari, il c.d. “Internal Market Bill[1], la nuova proposta sul mercato interno che rischia di alterare gli equilibri faticosamente raggiunti con l’Unione tramite l’Accordo di recesso[2].

Pubblicato in data 9 settembre 2020, il disegno di legge mira a mantenere gli scambi tra i quattro Paesi del Regno Unito privi di barriere anche dopo la fine del periodo di transizione, fissata per il 31 dicembre 2020. Poiché con l’uscita dall’Unione il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico, il bill introduce un quadro simile a livello britannico, in cui non vi saranno differenze dovute alle normative specifiche dei singoli governi regionali, e bensì regole comuni in tutto il Paese Unito. Più particolarmente, il disegno di legge enuncia i due principi chiave che regoleranno l’accesso al mercato britannico dei beni e dei servizi. In primo luogo, il principio di mutuo riconoscimento, secondo il quale tutti i beni, servizi e qualifiche che possono essere venduti o utilizzati in una parte del Regno Unito potranno esserlo anche nelle altre sue parti. In secondo luogo, il principio di non discriminazione, secondo cui le merci che provengono da altre zone del Regno Unito non potranno essere trattate in maniera meno favorevole rispetto a quelle locali.

L’Internal Market Bill prende anche in considerazione il movimento delle merci tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, attualmente soggetto al Protocollo dell’Irlanda del Nord nell’Accordo di recesso, introducendo disposizioni speciali per evitare che le merci che viaggiano nelle due direzioni risultino discriminate e per far si che possano ottenere un accesso illimitato nel resto del Regno Unito. Secondo il Protocollo, pur facendo parte della stessa area doganale del Regno Unito, l’Irlanda del Nord rimane vincolata alle norme europee in materia di beni e servizi[3]. Il disegno di legge, tuttavia, non solo autorizza il Governo britannico ad inibire l’applicazione del Protocollo o a reinterpretarne e disapplicarne unilateralmente alcune sue parti, ma anche ad ignorare gli obblighi relativi alla sua applicazione, tanto a livello nazionale che internazionale. Inoltre, il disegno di legge consente alle autorità britanniche di fornire assistenza finanziaria a qualsiasi persona o compagnia, anche in deroga alle norme sugli aiuti di Stato stabilite nell’Accordo di recesso[4].

L’Internal Market Bill sembra essere parte della più recente strategia adottata dal Governo di Boris Johnson, che alla ripresa dei negoziati ha lanciato un ultimatum all’Unione invitandola a raggiungere un accordo sulla Brexit entro il 15 ottobre 2020, data in cui i leader europei si riuniranno nuovamente, pena un no deal scenario. Secondo il premier, infatti, l’Accordo di recesso non sarebbe stato negoziato in buona fede da parte dell’Unione, che avrebbe al contrario adottato un approccio “estremo” nei colloqui sulle future relazioni commerciali[5]

Questa strategia potrebbe, tuttavia, risultare in contrasto con le norme del diritto internazionale. Secondo quanto affermato dal segretario di Stato dell’Irlanda del Nord Brandon Lewis, l’Internal Market Bill violerebbe il diritto internazionale, anche se solamente in un modo “molto specifico e limitato”[6]. Più particolarmente, consentendo al Governo centrale di decidere che cosa costituisce un aiuto di Stato in Irlanda del Nord e quali merci in arrivo dal Regno Unito dovrebbero essere soggette ai controlli doganali, il disegno di legge derogherebbe ad una parte fondamentale dell’Accordo di recesso, l’articolo 4[7], che a sua volta attualmente prevale sul diritto interno britannico.

La palla torna ora di nuovo ai Comuni, che in data 22 settembre 2020 esamineranno il Bill nella terza lettura finale prima del passaggio alla Camera del Lord.

Marco Stillo


[1] United Kingdom Internal Market Bill 2019-2021, disponibile al seguente LINK.

[2] Per ulteriori informazioni, si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] L’articolo 10 del Protocollo, intitolato “Aiuti di Stato”, dispone: “… Le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione che sono soggetti al presente protocollo.

Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. La determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all’allegato 6.

La Commissione europea, nell’esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell’esame di tale misura…”.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[6] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[7] L’articolo 4 dell’Accordo di recesso, intitolato “Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente accordo”, dispone: “… Le disposizioni del presente accordo e le disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e nei suoi Stati membri. BIS Pertanto, le persone giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del diritto dell’Unione.

Il Regno Unito provvede ad assicurare la conformità con il paragrafo 1, anche per quanto riguarda il conferimento alle proprie autorità giudiziarie e amministrative dei poteri necessari per disapplicare le disposizioni nazionali incoerenti o incompatibili, attraverso il diritto primario nazionale.

Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell’Unione.

Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione.

Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione…”.