NEGOZIATI BREXIT: LA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICA CINQUE NUOVI POSITION PAPER IN MATERIA DI DATI PERSONALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, APPALTI PUBBLICI, CIRCOLAZIONE DEI BENI E QUESTIONI IRLANDESI

A seguito del terzo round di negoziati per la Brexit, in data 7 settembre 2017 la Commissione Europea ha pubblicato una serie di documenti che esprimono la sua posizione su varie aeree interessate. I position paper riguardano l’utilizzo e la protezione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la circolazione dei beni ed i principi che guideranno il dialogo politico relativo all’Irlanda e all’Irlanda del Nord nei negoziati sulla Brexit.

a) Utilizzo e protezione dei dati

Il documento stabilisce i principi essenziali da seguire in merito al trattemento e alla protezione dei dati una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Fino a tale data, il Regno Unito potrà conservare ed usare i dati e le informazioni ricevute.

Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, viene in primo luogo stabilito che le disposizioni del diritto dell’Unione dovrebbero continuare ad applicarsi a quelli trattati nel Regno Unito prima della data di recesso, in modo che i soggetti interessati possano continuare ad esercitare i propri diritti quali ad esempio il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione ed il diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati.

Il documento afferma inoltre che le informazioni classificate UE (ICUE), ossia quelle la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare pregiudizio agli interessi dell’Unione Europea o di uno o più Stati Membri, nonché le informazioni classificate nazionali, che il Regno Unito abbia ricevuto prima della data di uscita, dovrebbero continuare ad essere protette in base alle regole europee applicabili. Lo Stato uscente dovrebbe continuare a garantire che gli appaltatori e i subappaltatori, nonché i beneficiari delle sovvenzioni stabiliti nel suo territorio, adottino tutte le misure necessarie per continuare a proteggere le informazioni classificate dell’UE e le informazioni classificate nazionali, quando danno esecuzione ad un contratto classificato o ad un accordo di sovvenzione concluso con un’autorità aggiudicatrice dell’Unione o un’autorità di concessione dell’Unione prima della data di recesso.

Oltre a tali categorie di dati, le norme europee che limitano l’uso e l’accesso ad informazioni ottenute prima della data di uscita (riguardanti, ad esempio, le informazioni coperte dall’obbligo di segreto professionale nell’ambito delle procedure europee di fusione, antitrust o di aiuti di Stato, o quelle relative alla protezione dei dati regolatori di studi preclinici, clinici e tossicologici) dovrebbero continuare ad applicarsi al Regno Unito fino a tale data.

b) Diritti di proprietà intellettuale

La Brexit provocherà incertezza circa la protezione che il Regno Unito garantirà a determinati diritti di proprietà intellettuale, il trattamento delle domande per conseguire tali diritti e l’esaurimento dei diritti conferiti.

Nel documento pubblicato, la Commissione Europea ritiene pertanto che l’accordo di recesso dovrebbe garantire che:

  • la tutela di cui i titolari (sia britannici che europei) di diritti di proprietà intellettuale aventi carattere unitario all’interno dell’Unione (marchio comunitario, design comunitario, brevetto per varietà vegetali) godono nel Regno Unito in base al diritto dell’Unione, non venga compromessa dalla Brexit. Tale tutela si estende anche alle indicazioni geografiche protette, alle denominazioni di origine protette e alle altre indicazioni protette dei prodotti agricoli (specialità tradizionali garantite e indicazioni tradizionali dei vini), come protetti dal diritto dell’Unione prima della data di uscita;
  • i diritti connessi alle domande di diritti di proprietà intellettuale avente carattere unitario non vengano perduti o pregiudicati. In particolare, quando una domanda di diritto di proprietà intellettuale avente carattere unitario è stata presentata ad un’organismo dell’Unione prima della data di recesso, il richiedente dovrebbe mantenere il beneficio di qualsiasi data di priorità spettante per tale domanda pendente quando tale domanda sia stata depositata dopo la scadenza di un diritto di proprietà intellettuale equivalente nel Regno Unito;
  • un soggetto possa ottenere nel Regno Unito un certificato di protezione complementare, o una proroga della durata di un certificato di protezione complementare, se ha presentato la relativa domanda ad un’autorità britannica prima della data di recesso, e la procedura amministrativa per la concessione del certificato in questione o per la sua estensione sia pendente a tale data;
  • i titolari di banche dati protette ai sensi della Direttiva 96/6/CE continuino a beneficiare della protezione da questa conferita anche dopo la data di uscita; inoltre, il Regno Unito non dovrebbe escludere i cittadini europei e le imprese dell’Unione Europea dalla tutela giuridica delle banche dati nel Regno Unito per motivi di nazionalità o stabilimento;
  • l’esaurimento dei diritti conferiti dai diritti di proprietà intellettuale non venga compromesso dal ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea ed i diritti esauriti nel territorio dell’Unione Europea prima della data di recesso dovrebbero, dopo tale data, rimanere esauriti sia nel territorio dell’UE che nel territorio britannico.

c) Appalti pubblici

In materia di appalti pubblici, il documento della Commissione Europea mira a disciplinare lo svolgimento delle relative procedure e le modalità con cui gli offerenti e gli appaltatori dell’Unione e del Regno Unito dovrebbero continuare ad essere trattati dalle amministrazioni aggiudicatrici rispettivamente nello Stato uscente o negli Stati Membri rimanenti. In particolare, alla data di recesso, le procedure in corso nel settore degli appalti pubblici dovrebbero continuare a svolgersi conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione e al principio di non discriminazione fino al loro completamento.

La Commissione propone che si dovrebbero pertanto applicare i seguenti principi generali:

  • le procedure di gara dovrebbero continuare a svolgersi fino al loro completamento in conformità alle disposizioni di diritto nazionale applicabili al momento del loro avvio;
  • le amministrazioni aggiudicatrici del Regno Unito e degli Stati Membri non dovrebbero operare discriminazioni tra offerenti ed appaltatori europei o britannici;
  • le procedure di ricorso e i mezzi di impugnazione dovrebbero essere esperibili conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili fino alla data dell’effettiva uscita del Regno Unito.

d) Circolazione dei beni

A seguito della Brexit, il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Doganale dell’UE. Di conseguenza, la circolazione dei beni tra lo Stato uscente ed i restanti Stati Membri sarà equiparata alla circolazione dei beni tra Unione Europea e Stati terzi. Nel proprio documento, la Commissione mira ad assicurare un’uscita ordinata del Regno Unito dall’Unione Europea per quanto riguarda le questioni doganali.

A tal fine, l’accordo di recesso dovrebbe stabilire lo status doganale (merci dell’Unione e non dell’Unione) dei beni che entrano, lasciano o transitano il territorio doganale e fiscale dell’Unione, del Regno Unito o degli Stati Membri, in cui il movimento sia iniziato prima della data di recesso e termini o in tale data o dopo tale data. Esso dovrebbe altresì stabilire il trattamento appropriato in relazione all’IVA e alle accise e ai requisiti in materia di licenze. Inoltre, dovrebbero essere concordati i principi sulle procedure di cooperazione amministrativa in corso alla data di recesso e sulle procedure di cooperazione avviate dopo tale data ma relative a fatti avvenuti prima di tale data.

L’approccio generale da seguire dovrebbe far sí che le norme applicabili per un’operazione al momento del suo avvio continuino ad applicarsi all’operazione fino al suo completamento. Spetta al dichiarante dimostrare lo status di un bene (di origine unionale o non unionale) prima della data di recesso e il fatto che il relativo movimento o l’ingresso in regime doganale sia stato avviato prima di tale data.

e) Principi guida circa il dialogo politico relativo all’Irlanda e all’Irlanda del Nord

Il documento ha lo scopo di ridurre al minimo le conseguenze per l’Irlanda derivanti dalla decisione del Regno Unito di uscire dall’UE. In particolare, esso indica la necessità di mantenere la zona di libera circolazione delle persone, istituita prima dell’adesione dell’Irlanda e del Regno Unito all’UE, allo scopo di facilitare l’interazione tra le persone dei due Paesi, e di tutelare e consolidare l’Accordo del Venerdì Santo (punto chiave del processo di pace in Irlanda del Nord) dopo il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea.

Il contenuto del documento pubblicato dalla Commissione Europea si basa sulle direttive di negoziato del Consiglio del 22 maggio 2017 e sugli orientamenti del Consiglio Europeo, concordati dai 27 capi di Stato e di governo del 29 aprile 2017. Entrambi i testi, così come la risoluzione del Parlamento Europeo dell’aprile 2017, riconoscono le circostanze specifiche dell’Irlanda e la sua posizione unica.

Con tale documento si vuole garantire, tra l’altro:

  • che la cooperazione fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord sia tutelata in tutti i settori rilevanti;
  • il diritto di nascita dei soggetti dell’Irlanda del Nord di identificarsi come britannici, irlandesi o entrambi;
  • che le istituzioni politiche congiunte su Irlanda e Regno Unito, create con l’Accordo del Venerdì Santo, continuino ad operare.

I negoziati sulla Brexit devono rispettare l’integrità e l’effettività dell’ordinamento giuridico dell’UE, così come il corretto funzionamento del mercato interno e dell’unione doganale. Segnatamente, nella prima fase dei negoziati l’Unione intende raggiungere un’intesa comune con il Regno Unito sulle conseguenze del suo ritiro sull’Accordo del Venerdì Santo e sulla zona di libera circolazione, mentre nella seconda fase le discussioni mireranno a trovare soluzioni per evitare l’insorgere di una frontiera fisica (hard border) nell’isola di Irlanda.

 

Roberto A. Jacchia

Sara Capruzzi