NEGOZIATO BREXIT. IL PRECEDENTE DELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON SINGAPORE E LA COMPETENZA DELL’UNIONE A CONCLUDERE ACCORDI A NOME DI TUTTI GLI STATI MEMBRI

In data 16 maggio 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso il parere 2/15, che risponde alla domanda della Commissione Europea presentata il 10 luglio 2015 con la quale si chiedeva se l’Unione Europea avesse la competenza richiesta per firmare e concludere da sola l’accordo di libero scambio con Singapore.

L’accordo tra Unione Europea e Singapore, siglato il 20 settembre 2013,  costituisce uno dei primi accordi di libero scambio bilaterali di “nuova generazione”, ossia contenente, oltre alle tradizionali disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari nel settore degli scambi di merci e di servizi, anche disposizioni su materie correlate al commercio, come la protezione della proprietà intellettuale, gli investimenti, gli appalti pubblici, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile e la risoluzione delle controversie.

Nel suo parere, la Corte ha dichiarato che l’accordo con Singapore non può, nella sua forma attuale, essere concluso dall’Unione Europea da sola, in quanto alcune delle sue disposizioni rientrano nella competenza concorrente dell’Unione e degli Stati Membri; pertanto, allo stato attuale, l’accordo può essere concluso soltanto dall’Unione e dagli Stati Membri congiuntamente.

Il parere della Corte costituisce un precedente importante, che andrà ad influire sui futuri accordi dell’Unione Europea, in primis quello sulla Brexit, in quanto implica che le future relazioni commerciali tra Regno Unito e Unione dovranno essere approvate da tutti i rimanenti Stati Membri, con il rischio di prolungare significativamente i tempi tecnici necessari.

Tuttavia, l’accordo con Singapore potrebbe risultare utile a chiarire molte questioni destinate a sorgere durante la negoziazione di accordi commerciali a lungo termine tra il Regno Unito e l’Unione Europea dopo la Brexit, individuando le materie suscettibili di ricadere nel potere di veto degli Stati Membri. Secondo la Corte, infatti, sono solo due le parti dell’accordo con Singapore per le quali l’Unione non gode di competenza esclusiva: il settore degli investimenti esteri diversi da quelli diretti (investimenti “di portafoglio” effettuati senza l’intenzione di influire sulla gestione e sul controllo di un’impresa) e il regime di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. Tutte le altre aree, come quelle riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, il trasporto e lo sviluppo sostenibile, rientrano invece nella competenza esclusiva dell’Unione.

Di conseguenza, se in sede Brexit Regno Unito e Unione Europea riusciranno a separare il settore degli investimenti e quello della risoluzione delle controversie, escludendoli dall’ambito del futuro accordo commerciale, ciò potrebbe risultare vantaggioso per entrambe le parti, in quanto ridurrebbe il rischio di possibili “attacchi” da parte dei parlamenti nazionali dei singoli Stati Membri.

 

Davide Scavuzzo e Sara Capruzzi