In data 16 maggio 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso il parere 2/15, che risponde alla domanda della Commissione Europea presentata il 10 luglio 2015 con la quale si chiedeva se l’Unione Europea avesse la competenza richiesta per firmare e concludere da sola l’accordo di libero scambio con Singapore.

In data 3 maggio 2017, la Commissione Europea e l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA – European Medicine Agency) hanno emesso una nota congiunta rivolta ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) di medicinali, con la quale ricordano che i Trattati istitutivi dell’Unione cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo sul recesso o, in sua assenza, due anni dopo la formalizzazione della notifica del recesso, prorogabili dal Consiglio Europeo d’intesa con lo Stato interessato.

Il quotidiano britannico The Guardian sarebbe entrato in possesso di un documento riservato, redatto dalla commissione giuridica del Parlamento Europeo (PE), nel quale si afferma che dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea spetterà a ciascuno Stato Membro decidere se consentire ai cittadini britannici di continuare a risiedere all’interno dei propri confini oppure no.

La sentenza del 24 gennaio rappresenta il passaggio conclusivo di una vicenda giudiziaria che ha preso il via pochi giorni dopo il referendum del 23 giugno 2016. Infatti, già il 26 giugno 2016, una prima azione giudiziaria sulla necessità di sottoporre al voto parlamentare la possibilità di invocare l’art. 50 era stata instaurata dal Sig. Deir Dos Santos.

Il capo negoziatore dell’UE per la Brexit, Michael Barnier, ha recentemente dichiarato che il processo di recesso del Regno Unito si dovrà concludere entro ottobre 2018. Alla luce dell’annuncio della Premier britannica di formalizzare l’uscita entro marzo 2017 (sempre che la Corte Suprema non arresti il procedimento e rimetta l’esito del referendum al voto del Parlamento), la dichiarazione di Barnier prospetta un arco temporale di circa un anno e mezzo per completare le negoziazioni e la stesura dell’accordo.

Anche nel settore della concorrenza, le conseguenze della Brexit dipenderanno dagli accordi di uscita che verranno conclusi tra il Regno Unito e l’Unione Europea (UE) nell’ambito della procedura di recesso di cui all’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
Gli scenari prospettabili sono tre, a seconda che il Regno Unito decida di entrare a far parte dello Spazio Economico Europeo (SEE), di concludere accordi meno stringenti con l’UE, ovvero di propendere per un’uscita non disciplinata da specifici accordi, che si fondi sostanzialmente sulle norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).