GLI EFFETTI DELLA BREXIT SULLE PRATICHE DI GEO-BLOCCO

Il 21 marzo 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un documento informativo sulle possibili conseguenze della Brexit per quanto riguarda il divieto delle pratiche di geo-blocco.

Le pratiche di geo-blocco, o geo-blocking, consistono nell’impedire all’utente di uno Stato Membro di acquistare servizi o beni online offerti da un fornitore con sede in un altro Stato Membro. Il geo-blocking include il re-indirizzamento automatico degli utenti ad un altro sito web dello stesso o di un altro fornitore con sede nello stesso Stato Membro dell’utente, ed il rifiuto di consegna o pagamento in base alla posizione o al luogo di residenza dell’utente.

Il 27 febbraio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i Regolamenti (CE) 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE. In breve, il Regolamento 2018/302 mira a garantire la parità di accesso ai beni e ai servizi indipendentemente dallo Stato Membro in cui tali beni e servizi vengono richiesti e sarà applicabile a partire dal 3 dicembre 2018.

In particolare, il Regolamento vieta:

  • il blocco, la limitazione dell’accesso o il re-indirizzamento senza l’assenso del cliente ad una versione alternativa di un’interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento (Articolo 3);
  • l’applicazione di diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente (Articolo 4);
  • discriminazioni ingiustificate in relazione ai metodi di pagamento (Articolo 5).

A partire dalla data di uscita del Regno Unito, il Regolamento (UE) 2018/302 non sarà più applicabile allo Stato uscente. I consumatori residenti nel Regno Unito o ivi stabiliti saranno quindi privati, in assenza di apposite previsioni, delle tutele contenute nel nuovo Regolamento come la clausola “shop like a local” che garantisce ai cittadini di uno Stato Membro condizioni generali d’accesso omogenee per quanto riguarda i prezzi e le condizioni della consegna di beni e servizi rispetto a quelle applicate ai cittadini dello stato Membro in cui ha sede il professionista. I professionisti, di conseguenza, potranno nuovamente impedire o limitare l’accesso dei consumatori britannici ai loro siti internet, nonché re-indirizzarli ad una versione dei siti internet diversa da quella a cui i consumatori desideravano inizialmente accedere o applicare condizioni differenti alle operazioni di pagamento rispetto a quelle garantite ai consumatori dell’Unione Europea.

 

Davide Scavuzzo