LA BREXIT E IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA BRITANNICO. LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY

In data 1 dicembre 2020, l’Autorità garante della concorrenza britannica (Competition and Market Authority, CMA) ha pubblicato delle Linee guida[1] per illustrare le ripercussioni dell’uscita del Regno Unito dall’Unione sui propri poteri e le proprie prerogative in materia di concentrazioni, antitrust e tutela dei consumatori dopo la fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni durante il periodo di transizione, in caso di imprese di “dimensione europea”[2]  la Commissione manterrà la propria competenza esclusiva di riesame anche per quanto riguarda gli effetti di tali concentrazioni sui mercati del Regno Unito[3]. Al contrario, dopo il 31 dicembre 2020 questi ultimi non rientreranno più nel potere di riesame della Commissione, e le concentrazioni potranno essere soggette a controllo sia da parte della CMA che della Commissione. Più particolarmente, la Commissione mantiene la propria competenza sulle concentrazioni che soddisfano i requisiti del Regolamento 139/2004 e che sono state avviate prima della fine del periodo di transizione[4], e la CMA non dispone di alcuna competenza al riguardo. Tuttavia, se una decisione della Commissione su un caso avviato prima della fine del periodo di transizione viene annullata, la CMA potrebbe far valere la propria competenza a partire dal momento in cui è accertato che gli elementi della concentrazione che riguardano il Regno Unito non saranno oggetto di esame da parte della Commissione[5]. La CMA, invece, è pienamente competente per esaminare le operazioni avviate dopo il 31 dicembre 2020 ed i loro effetti nel Regno Unito, a condizione che i relativi requisiti siano soddisfatti[6].

Per quanto riguarda le notifiche preventive ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento 139/2004[7], mentre prima della fine del periodo di transizione la Commissione può deferire in tutto o in parte una concentrazione alla CMA qualora una richiesta in tal senso venga presentata dalle parti, e la CMA stessa non si trovi in disaccordo, dopo il 31 dicembre 2020 tale prerogativa non sarà più esperibile. Parimenti, dopo la fine del periodo di transizione le parti di una concentrazione non potranno più presentare una richiesta motivata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5 del Regolamento 139/2004[8] chiedendo che la concentrazione sia esaminata dalla Commissione. Infine, la Commissione manterrà la propria competenza esclusiva per riesaminare gli effetti di una concentrazione nel Regno Unito qualora abbia accettato, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta di rinvio da parte della CMA ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento 139/2004[9]. In caso contrario la CMA potrà esercitare la propria competenza in relazione a tale concentrazione dopo il 31 dicembre 2020.

In materia antitrust, la Commissione continuerà ad essere competente per i casi avviati prima del 31 dicembre 2020[10], mentre dopo la fine del periodo di transizione il Regolamento 1/2003[11] cesserà di applicarsi al Regno Unito. Per i casi avviati prima della fine del periodo di transizione, la CMA continuerà ad avere accesso alle informazioni pertinenti della Commissione e potrà assisterla con le sue competenze specifiche. Tuttavia, la CMA non potrà indagare sulla stessa condotta o accordo che già forma oggetto di un’indagine formalmente avviata dalla Commissione fino a quando quest’ultima non sarà conclusa, e non potrà accettare impegni o fornire indicazioni in contrasto con quelli resi vincolanti dalla decisione della Commissione[12].

Dopo la fine del periodo di transizione, la CMA potrà indagare sui casi avviati dalla Commissione prima della fine del periodo di transizione a condizione che essi riguardino effetti derivanti da condotte successive al 31 dicembre 2020. Inoltre, poiché dopo il 31 dicembre 2020 la CMA non sarà più soggetta al Regolamento 1/2003, le condotte anticoncorrenziali potranno essere oggetto di indagini separate da parte della CMA e della Commissione laddove possano incidere, rispettivamente, sia sul commercio britannico che su quelli tra gli Stati Membri dell’Unione. Tuttavia, la CMA e le corti britanniche saranno ancora tenute a garantire la coerenza tra l’interpretazione della normativa nazionale in materia di concorrenza e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precedente al 31 dicembre 2020, potendosene tuttavia discostare in determinate circostanze[13].

Infine, per quanto riguarda la protezione dei consumatori, dopo la fine del periodo di transizione le imprese britanniche che commerciano con i consumatori del Regno Unito saranno soggette agli stessi requisiti applicabili in precedenza, così come i consumatori continueranno a godere degli stessi diritti. La legislazione britannica sulla protezione dei consumatori è, infatti, in larga misura armonizzata a quella europea. Le imprese britanniche che commerciano con consumatori europei, e i consumatori britannici che acquistano merci dalle imprese europee, tuttavia, saranno soggetti alle disposizioni delle Consumer Protection (Enforcement) (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2020.

Lette in combinato disposto con gli Orientamenti di recente pubblicati dalla Commissione[14], le Linee guida delineano la cornice normativa all’interno della quale, a partire dal 1o gennaio 2021, verrà trattata la materia del diritto della concorrenza, una delle grandi questioni irrisolte che, fino ad ora, ha  impedito il buon esito dei negoziati sulle future relazioni tra Unione e Regno Unito.

Pur rientrando nell’ambito del diritto della concorrenza, le Linee guida non disciplinano le future competenze dalla CMA in materia di aiuti di Stato, un’ulteriore questione a lungo dibattuta in sede di negoziato. Nuovi sviluppi, tuttavia, potrebbero registrarsi nel prossimo futuro, essendo l’argomento stato incluso nell’ accordo di massima annunciato dal comitato misto UE-Regno Unito[15] in data 8 dicembre 2020[16].

Marco Stillo


[1] Disponibili al seguente LINK.

[2] L’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Campo d’applicazione”, ai paragrafi 1-3 dispone: “… Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22.

Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

Una concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;

b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e

d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro…”.

[3] L’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Applicazione del presente regolamento e competenza”, al paragrafo 3 dispone: “… Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 2, e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 8…

[4] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020. L’articolo 92 dell’Accordo, intitolato “Procedure amministrative in corso”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione restano competenti per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione riguardanti:

a) il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito; o

b) il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito.

Fatto salvo il paragrafo 3, ai fini del presente capo la procedura amministrativa si considera avviata nel momento in cui è registrata ufficialmente presso l’istituzione, organo o organismo dell’Unione…”.

[5] Competition (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020, disponibili al seguente LINK. Nello specifico, si veda la Regulation 45.

[6] CMA Guidelines on changes to the jurisdictional thresholds for UK merger control, disponibili al seguente LINK.

[7] L’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti”, al paragrafo 4 dispone: “… Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro di cui alla richiesta motivata, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo dissenso in merito al rinvio del caso. Se tale Stato membro non prende posizione entro questo termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

A meno che detto Stato membro non esprima il suo dissenso, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in tale mercato può decidere di rinviare il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l’applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

La decisione di rinviare o meno il caso a norma del terzo comma è adottata entro 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le persone o le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

Se la Commissione decide o si considera che abbia deciso, conformemente ai commi terzo e quarto, di rinviare interamente il caso non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1 e si applica la legislazione nazionale sulla concorrenza. Si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 6 a 9 dell’articolo 9…”.

[8] L’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 139/2004 al paragrafo 5 dispone: “… Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri, le persone o imprese di cui al paragrafo 2 possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri.

Qualsiasi Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata, esprimere il suo dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso.

Qualora almeno uno di tali Stati membri abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro il termine di 15 giorni lavorativi, il caso non viene rinviato. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le persone o imprese interessate dei casi in cui sia stato espresso un dissenso.

Qualora nessuno Stato membro abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro 15 giorni lavorativi, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione conformemente ai paragrafi 1 e 2. In questi casi, nessuno Stato membro applica alla concentrazione la propria legislazione nazionale sulla concorrenza…”.

[9] L’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Rinvio alla Commissione”, al paragrafo 1 dispone: “… Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. BIS La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato…”.

[10] L’articolo 92 dell’Accordo di recesso, al paragrafo 3 lettera b) dispone: “… Ai fini del presente capo: (…) b) il procedimento per l’applicazione dell’articolo 101 o 102 TFUE svolto dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio si considera avviato nel momento in cui la Commissione europea decide di avviarlo a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione…”.

[11] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GUUE L 1 del 04.01.2003.

[12] Si veda la Regulation 36 delle Competition (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020.

[13] Si veda la nuova Sezione 60A del Competition Act 1998 come modificato dalle Competition (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020.

[14] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[15] L’articolo 164 dell’Accordo di recesso, intitolato “Comitato misto”, ai paragrafi 1-4 dispone: “… È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.

Il comitato misto si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.

Il comitato misto è responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente accordo. L’Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo.

Il comitato misto:

a) sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo;

b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;

c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo;

d) esamina ogni questione d’interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all’articolo 166; e

f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti”.

[16] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.