BREXIT E WITHDRAWAL AGREEMENT. RAGGIUNTO UN ACCORDO DI MASSIMA IN SENO AL COMITATO MISTO UE-REGNO UNITO MA NUMEROSE LE QUESTIONI APERTE

A seguito di una riunione indetta per affrontare le questioni in sospeso relative all’attuazione dell’Accordo di recesso[1], ed in particolare al Protocollo sull’Irlanda del Nord, in data 8 dicembre 2020 il comitato misto UE-Regno Unito[2] ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima.

L’accordo rappresenta il frutto di un lungo processo di negoziazione, che si era reso necessario a seguito dell’approvazione del c.d. “Internal Market Bill” del 9 settembre 2020, la nuova proposta del Governo britannico che rischiava di alterare gli equilibri faticosamente raggiunti con l’Unione per giungere ad un percorso di uscita consensuale[3]. Approvato dai Comuni in data 14 settembre 2020, e respinto dalla Camera Alta il 9 novembre successivo[4], il disegno di legge autorizzava il Governo britannico ad inibire l’applicazione del Protocollo sull’Irlanda del Nord, od a reinterpretarne e disapplicarne anche unilateralmente alcune parti, superando gli obblighi assunti tanto a livello nazionale che internazionale, e consentendo alle autorità britanniche di fornire aiuti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona o società, anche in deroga alla disciplina degli aiuti di Stato[5]. Ciò che, costituendo un’aperta violazione dell’articolo 4[6] dell’Accordo di recesso, aveva indotto la Commissione ad inviare una lettera di costituzione in mora al Regno Unito[7].

L’accordo di massima mira a garantire che il Protocollo sull’Irlanda del Nord sia pienamente operativo dal 1º gennaio 2021, data in cui il periodo di transizione avrà termine. Più particolarmente, esso riguarda questioni essenziali quali, tra le altre, i punti di ingresso specifici per i controlli su animali, piante e prodotti derivati, le dichiarazioni di esportazione, l’approvvigionamento di farmaci nonché le norme in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, il Regno Unito ritirerà le clausole controverse dell’“Internal Market Bill”, e non introdurrà disposizioni analoghe nel progetto di legge finanziaria ora in discussione in seno ai Comuni[8]. Una volta sottoposto alle procedure interne delle due parti, l’accordo verrà formalmente adottato nel quadro di una quinta riunione ordinaria[9] del comitato misto che, dato l’approssimarsi del 31 dicembre 2020, dovrà essere indetta al più presto.

L’accordo di massima, tuttavia, non risolve altre questioni che, da tempo, ostacolano il buon esito dei negoziati per scongiurare uno scenario di “hard Brexit”, quali i diritti di pesca dell’Unione nelle acque britanniche, il meccanismo di risoluzione delle controversie e, non ultimo, l’accordo di libero scambio, decisioni che il comitato misto dovrà necessariamente prendere entro il 1º gennaio 2021. In ogni caso, il premier britannico Boris Johnson e il Presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno recentemente dichiarato[10] che, nonostante le distanze tra le due parti rimangano molto ampie, l’intenzione è quella di raggiungere una decisione definitiva sulle relazioni future tra Unione e Regno Unito entro il 13 dicembre 2020.

Marco Stillo


[1] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

[2] L’articolo 164 dell’Accordo di recesso, intitolato “Comitato misto”, ai paragrafi 1-4 dispone: “… È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.

Il comitato misto si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.

Il comitato misto è responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente accordo. L’Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo.

Il comitato misto:

a) sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo;

b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;

c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo;

d) esamina ogni questione d’interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all’articolo 166; e

f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti”.

[3] United Kingdom Internal Market Bill 2019-2021. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[5] L’articolo 10 del Protocollo, intitolato “Aiuti di Stato”, dispone: “… Le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione che sono soggetti al presente protocollo.

Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. La determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all’allegato 6.

La Commissione europea, nell’esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell’esame di tale misura…”.

[6] L’articolo 4 dell’Accordo di recesso, intitolato “Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente accordo”, dispone: “… Le disposizioni del presente accordo e le disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e nei suoi Stati membri. BIS Pertanto, le persone giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del diritto dell’Unione.

Il Regno Unito provvede ad assicurare la conformità con il paragrafo 1, anche per quanto riguarda il conferimento alle proprie autorità giudiziarie e amministrative dei poteri necessari per disapplicare le disposizioni nazionali incoerenti o incompatibili, attraverso il diritto primario nazionale.

Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell’Unione.

Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione.

Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione…”.

[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[8] Taxation (Post-transition Period) Bill 2019-2021. Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[9] Per ulteriori informazioni sulle riunioni precedenti si veda il seguente LINK.

[10] Per ulteriori informazioni si veda il precedente LINK.