LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT SUL DIRITTO DELLA CONCORRENZA. LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

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In data 2 dicembre 2020, la Commissione ha aggiornato le proprie Linee Guida[1] sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda le norme europee in materia di concorrenza. In base all’Accordo di recesso[2], infatti, il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo e, pertanto, le relazioni tra le parti subiranno delle modifiche già alla fine del periodo di transizione, che terminerà il 31 dicembre 2020.

In materia antitrust, il fatto che il Regno Unito diverrà un Paese terzo non avrà di per sé un impatto immediato sulle imprese britanniche dopo la fine del periodo di transizione, in quanto le norme europee si applicano indipendentemente dalla nazionalità dell’impresa, dal suo Paese di costituzione o dal luogo in cui trova la sua sede centrale, potendo perciò disciplinare anche condotte che si verificano fuori dall’Unione. Il fatto che un’impresa parte di un accordo sia situata in un Paese terzo, infatti, non impedisce l’applicazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) se tale accordo produce effetti nel mercato interno[3]. Di conseguenza, un’impresa britannica continuerà ad essere soggetta alle norme antitrust europee se la sua condotta anticoncorrenziale viene attuata o produce effetti nell’Unione. Inoltre, la Commissione rimarrà competente per le procedure amministrative che riguardano il rispetto delle norme europee in materia di concorrenza nel Regno Unito che siano state avviate prima della fine del periodo di transizione[4], potendo pertanto non solo ottenere informazioni dalle imprese britanniche[5], ma anche effettuare ispezioni in loco[6]. Tali prerogative non saranno, invece, più esercitabili dopo la fine del periodo di transizione.

Anche la normativa europea in materia di concentrazioni[7] si applica indipendentemente dalla nazionalità, dal Paese di costituzione o dal luogo in cui trova la sede centrale delle imprese coinvolte. Di conseguenza, il fatto che il Regno Unito diverrà un Paese terzo a seguito del recesso dall’Unione non avrà alcun impatto neppure sull’applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004 alle imprese britanniche fintanto che i suoi parametri siano soddisfatti. Più particolarmente, se uno qualsiasi degli eventi rilevanti per stabilire la giurisdizione dell’Unione[8] si verifica prima della fine del periodo di transizione, la Commissione potrà tener conto del fatturato che le parti della concentrazione realizzano nel Regno Unito per stabilire il fatturato delle imprese interessate tanto a livello europeo che dei singoli Stati Membri. In caso contrario, il fatturato realizzato nel Regno Unito non potrà più essere preso in considerazione.

Come in materia antitrust, la Commissione manterrà le proprie competenze per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione. Per quanto riguarda le imprese che hanno una “dimensione europea”[9], un caso si considera avviato il giorno in cui viene notificato alla Commissione il formulario CO di cui all’allegato I del Regolamento 139/2004. Per quanto riguarda, invece, le imprese che non hanno una “dimensione europea”, le competenze della Commissione dipendono dal fatto che si tratti di un’ipotesi di notificazione preventiva[10] oppure di rinvio[11]. Mentre nel primo caso, infatti, la Commissione è competente se, prima della fine del periodo di transizione, il periodo di 15 giorni lavorativi è trascorso senza che alcuno Stato Membro abbia espresso il proprio disaccordo, nel secondo caso la competenza permane solo se il Regno Unito ha richiesto un rinvio o si è unito ad una richiesta di rinvio di un altro Stato Membro e la Commissione ha deciso di esaminare la concentrazione prima della fine del periodo di transizione.

Marco Stillo


[1] Disponibili al seguente LINK.

[2] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

[3] CGUE 25.11.1971, Causa 22-71, Béguelin Import Co. contro S.A.G.L. Import Export, punto 11.

[4] L’articolo 92 dell’Accordo di recesso, intitolato “Procedure amministrative in corso”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione restano competenti per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione riguardanti:

a) il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito; o

b) il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito.

Fatto salvo il paragrafo 3, ai fini del presente capo la procedura amministrativa si considera avviata nel momento in cui è registrata ufficialmente presso l’istituzione, organo o organismo dell’Unione…”.

[5] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GUUE L 1 del 04.01.2003. L’articolo 18 del Regolamento, intitolato “Richiesta di informazioni”, al paragrafo 1 dispone: “… Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie…”.

[6] L’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1/2003, intitolato “Poteri della Commissione in materia di accertamenti”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.

Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;

b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;

d) apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;

e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo degli accertamenti e verbalizzarne le risposte…”.

[7] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GUUE L 24 del 29.01.2004.

[8] Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GUUE C 95 del 16.04.2008. Il punto (156) della Comunicazione dispone: “… La data rilevante per stabilire la competenza comunitaria su una concentrazione è dunque quella della conclusione dell’accordo giuridicamente vincolante, della comunicazione di un’offerta pubblica o dell’acquisizione di una partecipazione di controllo o quella della prima notifica, qualora tale data sia anteriore. Per quanto riguarda la data di notifica, è rilevante la notifica alla Commissione o ad un’autorità di uno Stato membro. La data rilevante, in particolare, va presa in considerazione per stabilire se le acquisizioni o le cessioni che hanno luogo dopo il periodo coperto dai conti rilevanti, ma prima della data rilevante, richiedano un adattamento di tali conti secondo i principi precisati ai punti 172 e 173”.

[9] L’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Campo d’applicazione”, ai paragrafi 1-3 dispone: “… Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22.

Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

Una concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;

b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e

d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro…”.

[10] L’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti”, al paragrafo 5 dispone “… Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri, le persone o imprese di cui al paragrafo 2 possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione…”.

[11] L’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Rinvio alla Commissione”, al paragrafo 1 dispone: “… Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. BIS La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato…”.