PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD. LA COMMISSIONE EUROPEA METTE IN MORA IL REGNO UNITO

Per la seconda volta negli ultimi sei mesi[1], in data 15 marzo 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato le disposizioni sostanziali del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nonché l’obbligo di buona fede ai sensi dell’Accordo di recesso[2].

Nonostante l’impegno ad attuare correttamente il Protocollo, in data 3 marzo 2021 il Governo britannico aveva dichiarato unilateralmente, e senza previa consultazione con l’Unione, di volerne ritardare la piena applicazione relativamente alla circolazione delle merci e ai trasferimenti di animali da compagnia dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord[3]. Di conseguenza, la Commissione ha invitato il Regno Unito ad intraprendere rapidamente azioni correttive per ripristinare il rispetto del Protocollo, rettificando cosi le dichiarazioni precedenti ed astenendosi dal metterle in pratica.

Con la costituzione in mora si apre ufficialmente il procedimento formale di infrazione ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[4] e dello stesso Protocollo[5] nei confronti del Regno Unito, che dispone di un mese per presentare le proprie osservazioni, a seguito delle quali (o in loro assenza) la Commissione potrà decidere di emettere, se del caso, un parere motivato. Dopodiché, nel caso in cui il Regno Unito non abbia avviato consultazioni in buona fede in sede di comitato misto[6] per pervenire a una soluzione concordata entro la fine di marzo 2021, l’Unione potrebbe comunicare per iscritto l’avvio delle consultazioni previste dell’Accordo di recesso[7]. In assenza di una soluzione negoziata, l’Unione potrebbe deferire la controversia ad un arbitrato vincolante che potrebbe imporre sanzioni finanziarie. Il mancato pagamento di queste si potrebbe tradurre nella sospensione degli obblighi derivanti dall’Accordo di recesso (ad eccezione di quelli relativi ai diritti dei cittadini) o da quello sugli scambi e la cooperazione[8].

Marco Stillo


[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020. L’articolo 5 dell’Accordo di recesso, intitolato “Buona fede”, dispone: “… L’Unione e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo.

Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione a norma del presente accordo, in particolare il principio di leale cooperazione…”.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[4] L’articolo 258 TFUE dispone: “… La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea…”.

[5] L’articolo 12 del Protocollo, intitolato “Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione”, al paragrafo 4 dispone: “… Riguardo al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 10, le istituzioni, organi e organismi dell’Unione hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell’Unione nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul territorio del Regno Unito. In particolare la Corte di giustizia dell’Unione europea ha a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati. L’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE si applica a tale riguardo al Regno Unito e nel Regno Unito…”.

[6] L’articolo 164 dell’Accordo di recesso, intitolato “Comitato misto”, ai paragrafi 1-4 dispone: “… È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.

Il comitato misto si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.

Il comitato misto è responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente accordo. L’Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo.

Il comitato misto:

a) sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo;

b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;

c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo;

d) esamina ogni questione d’interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all’articolo 166; e

f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti”.

[7] L’articolo 169 dell’Accordo di recesso, intitolato “Consultazioni e comunicazioni in sede di comitato misto”, dispone: “… L’Unione e il Regno Unito si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente accordo avviando consultazioni in buona fede in sede di comitato misto per pervenire a una soluzione concordata. La parte che desidera avviare consultazioni lo comunica per iscritto al comitato misto.

Le comunicazioni o notifiche tra l’Unione e il Regno Unito di cui al presente titolo si svolgono in sede di comitato misto…”.

[8] Per ulteriori informazioni si veda il nostro contributo, disponibile al seguente LINK.